Mezzi di soccorso e cinture di sicurezza
L’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza è sancito dall’articolo 172 codice della strada.
Tale obbligo è disposto per tutti, conducente e passeggeri, di qualsiasi veicolo, avendo l’accortezza di utilizzare sistemi di ritenuta idonei in base alle caratteristiche della persona trasportata.
Tuttavia il medesimo articolo esenta gli appartenenti alle forze di polizia durante un servizio in emergenza, nonché gli addetti ai servizi anti incendio e di soccorso dal predetto obbligo nell’espletamento di un intervento di emergenza.
Prima di dire, quindi, che i soccorritori sono esentati dall’utilizzo delle cinture di sicurezza, occorre leggere bene l’articolo.
Come abbiamo già detto il legislatore non usa mai a caso le parole e, quindi, occorre evidenziare esattamente cosa dice l’articolo in oggetto.
Partiamo dal presupposto che se il comma 8 lettera a e il comma 8 lettera b si differenziano solo per i soggetti, agenti di polizia il primo, addetti al soccorso e all’antincendio il secondo, non sarebbe stato necessario fare la distinzione.
Alla luce di questo presupposto è evidente che “servizio di emergenza” e “intervento di emergenza” non sono la stessa cosa e, quindi, occorre circostanziare cosa sia il primo e cosa sia il secondo.
Per “servizio di emergenza” deve intendersi, secondo diversi commentatori, qualsiasi tipo di servizio svolto dalle forze di polizia avente la necessità di una tempestiva risposta che comporti l’abbandonare il veicolo immediatamente.
Rientrano quindi tutti i servizi di Polizia, tra cui il pattugliamento, il controllo, il pedinamento o l’appostamento.
Non è necessario che vi sia in atto una reale emergenza, ma è sufficiente che questa sia prevedibile o, quanto meno, ipotizzabile.
Al contrario, “l’intervento di emergenza” è qualcosa di più circoscritto e, comunque, di più concreto.
L’emergenza, quindi, deve essere in atto.
L’emergenza deve essere in atto è vero, ma cosa si intende per emergenza?
Erroneamente si fa coincidere l’emergenza con l’urgenza e, quindi, con il servizio urgente di istituto.
Con questo presupposto l’emergenza sarebbe qualificata come gravità del paziente trasportato.
In realtà questa definizione è sbagliata e non risponde a quanto indicato dal codice della strada.
Se l’emergenza fosse la stessa cosa del servizio urgente di istituto ai sensi dell’articolo 177 del codice della strada, il comma 8 dell’articolo 172 sarebbe inutile e privo di senso, posto che gli addetti al soccorso sarebbero già esentati dall’utilizzo delle cinture di sicurezza ai sensi dell’articolo 177 codice della strada.
E quindi emergenza non significa servizio urgente di istituto, ma, evidentemente, qualcosa di diverso.
Non è neanche collegata alla presenza di un paziente, posto che l’articolo 172 si riferisce anche ai servizi antincendio e, comunque, non vi sarebbe un motivo valido per esentare l’autista che, evidentemente non opera mai sul paziente.
Quindi cosa si intende per “intervento di emergenza”?
Preliminarmente occorre partire dalla definizione del concetto di emergenza.
Si definisce emergenza ogni scostamento dalle normali condizioni operative che necessita di un intervento immediato e tempestivo in risposta al verificarsi di detta situazione.
Ad avviso di chi scrive, per “intervento di emergenza” deve intendersi qualsiasi tipo di servizio in cui sia necessario per l’equipaggio avere libertà di movimento per far fronte a questo mutamento.
È indubbio che anche un trasporto non classificato come urgente di istituto richieda libertà di movimento per il personale addetto al soccorso o al trasporto che si trova a dover operare su un paziente.
Somministrare ossigeno o farmaci se è impegnato personale medico, monitorare il paziente durante il trasporto, cambiare una medicazione, far cambiare posizione al paziente, prendere del materiale, sono tutte azioni che non possono essere compiute, o comunque non possono essere compiute agilmente, se il personale indossa le cinture di sicurezza.
Anche il preparare il materiale sull’avvicinamento all’evento, indossare i dispositivi di protezione individuale, recuperare del materiale da portare sull’intervento giustificano il mancato utilizzo delle cinture.
Le ipotesi sono molteplici e, in assenza di sentenze che chiariscano cosa deve intendersi, non si può che affidarsi al buon senso degli operatori.
Le cinture di sicurezza sono importanti per tutelare l’equipaggio e il loro mancato utilizzo deve essere bilanciato di fronte alla necessità di salvaguardarsi dalle conseguenze di un possibile sinistro.
Ricordiamo, infine, che tale esenzione riguarda solo il conducente e gli addetti al soccorso e non il trasportato o eventuali accompagnatori che dovranno essere assicurati sempre e comunque.
Per il resto occorre sempre operare con prudenza posto che l’autista dovrà adattare la propria guida alle circostanze di fatto in cui si trova ad operare, ivi compresa la presenza di soccorritori non assicurati con le cinture di sicurezza o, addirittura, in piedi, indipendentemente dall’uso dei dispositivi supplementari di allarme.